A T T I V I T A'

 

 

ATTIVITÁ DELL'ENTE
Per realizzare gli scopi ed i fini istituzionali l'Ente:
  1. si avvale:
    • della propria struttura tecnica;
    • delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c.c.n.l. dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art.1;
    • di soggetti pubblici o privati competenti in materia
  2. suggerisce l'adozione di iniziative dirette:
    • allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
    • all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
    • all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza
  3. promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute
  4. si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori
  5. esercita, con le procedure di cui all'art. 16, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati
  6. inoltre:
    • svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626/94;
    • svolge, di concreto con l'Ente Scuola Edile, funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;
    • provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco" dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;
    • certifica, in funzione di norme di leggi vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza, sulla base della documentazione fornita dagli Enti Scuola.

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